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Parametri per la determinazione dell’assegno di mantenimento
Quali sono gli effetti della separazione personale sia essa consensuale che giudiziale?
Anzitutto occorre precisare che il vincolo matrimoniale non viene sciolto, bensì temporaneamente sospeso, in attesa della sentenza, del provvedimento del giudice.
Si congelano i doveri di assistenza morale e collaborazione, ma rimane, comunque, attivo il dovere di assistenza materiale che confluisce, come noto, proprio nella determinazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge che necessita di un sostentamento perché risulta essere privo di redditi propri ed adeguati in quanto insufficienti al fine di adempiere alle proprie necessità.
L’assegno di mantenimento viene determinato tenendo conto del reddito complessivo della famiglia e della necessità di assicurare una tutela al coniuge economicamente più debole e ai figli eliminando quegli squilibri reddituali che possono incidere sul tenore di vita al momento della cessazione del rapporto coniugale.
Secondo giurisprudenza costante, le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, essendo a tal fine il parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio (si veda Cass. sez. I, 24 luglio 2007, n. 16334).
L’aspetto fondamentale delle questioni relative all’assegno di mantenimento è la determinazione del suo importo, che, da un lato, deve essere proporzionato ai bisogni del coniuge più debole, e, dall’altro, aver a riguardo le possibilità dell’altro coniuge.
Quali sono le circostanze ed i fatti per cui è possibile chiedere una revisione dell’assegno già stabilito?
In ogni momento, nel momento in cui dovessero sopraggiungere “fatti nuovi sopravvenuti” è sempre possibile chiedere ed ottenere dal giudice la sospensione oppure la riduzione dell’importo dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex…
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