
Malformazione del feto e omessa informazione
8 Dicembre 2017
Usura sopravvenuta: la decisione delle Sezioni Unite
9 Dicembre 2017Guida in stato di ebbrezza per neopatentati e conducenti professionisti: limiti e sanzioni
Con l’art. 186-bis C.d.S. il legislatore inasprisce la disciplina volta a contrastare la guida in stato di ebbrezza da parte dei neopatentati e dei conducenti professionisti, cioè categorie che, per l’inesperienza di guida o per l’alta frequenza delle condotte di guida dovuta a motivi di lavoro, sono maggiormente esposte al rischio di incidenti stradali.
Verso di essi il legislatore manifesta un atteggiamento particolarmente severo, in quanto, da un lato, pretende l’astensione totale dall’assunzione di bevande alcoliche e, dall’altro, inasprisce il trattamento sanzionatorio riservato alla generalità dei conducenti ebbri, tanto che taluni hanno ravvisato nella nuova normativa le tracce di un “doppio binario”.
Infatti, il co. 1 vieta in modo assoluto di guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste, a prescindere dalla quantità di alcool ingerita, ai conducenti di età inferiore agli anni 21, a coloro che hanno conseguito la patente B da meno di tre anni, ai conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose o persone, ai conducenti di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (anche se trainanti un rimorchio), ai guidatori di autobus e di autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere è superiore a otto, di autoarticolati e autosnodati.
Qualora il tasso riscontrato nel sangue di tali guidatori sia superiore a 0 g/l, ma inferiore a 0,5 g/l, la condotta viene punita con una sanzione amministrativa da 155 a 524 euro, somma che viene raddoppiata nel caso in cui il conducente in tali condizioni provochi un incidente stradale.
La particolarità di tale disposizione di legge si rinviene nella presunzione assoluta dello stato di ebbrezza, per tali categorie “a rischio” di conducenti, allorquando agli stessi venga accertato un qualsiasi tasso alcolemico superiore a 0,0 g/l. Infatti, stante la rilevanza riconosciuta dalla giurisprudenza ai centesimi di grammo …
Per la lettura completa dell’articolo: Altalex.com
inps avvocato agrigento ricorso inps avvocato agrigento ricorso inps avvocato agrigento ricorso inps avvocato agrigento ricorso inps avvocato agrigento ricorso inps avvocato agrigento ricorso