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Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 19/10/2017 n° 24675
Redatto da Daniela Perna Fonte: Altalex.com
E’ sorto in giurisprudenza un contrasto interpretativo circa l’ammissibilità e la rilevanza della c.d. “usura sopravvenuta”, cioè dell’ipotesi in cui il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996.
La clausola pattizia di determinazione degli interessi stipulata prima dell’entrata in vigore della legge n. 108, o stipulata successivamente per un tasso all’epoca sotto-soglia, può ritenersi valida ed efficace?
Alla domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675.
Il caso
La pronuncia è occasionata da una controversia avente ad oggetto un contratto di mutuo decennale stipulato nel 1990, nel quale gli interessi, originariamente pattuiti nell’ambito del tasso soglia, erano risultati usurari a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 108 del 1996.
La società mutuataria conveniva in giudizio la banca mutuante al fine di sentir dichiarare la nullità della clausola contrattuale che fissava un tasso di interessi superiore al tasso soglia stabilito dalla legge del 7 marzo del 1996, n. 108 in materia di usura, entrata in vigore nel corso del rapporto. Parte attrice chiedeva, altresì, la condanna della convenuta al rimborso degli interessi già riscossi (con conseguente gratuità del mutuo) o comunque al rimborso delle somme per la parte di tali interessi eccedente il tasso legale o quello ritenuto giusto, nonché la condanna al risarcimento dei danni, anche morali, conseguenti al reato di usura commesso dalla banca che, peraltro, si era rifiutata di rinegoziare il tasso di interessi dopo l’entrata in vigore della legge n. 108.
In primo grado, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda e condannava il convenuto al rimborso degli interessi riscossi per la parte eccedente il tasso soglia.
La Corte di Appello, su impugnazione dell’istituto di credito soccombente, riformava integralmente la sentenza pronunciata in primo grado, ritenendo legittima la clausola degli interessi a causa della qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario, ai sensi del d. P. R. 1 gennaio 1976, n. 7 sul credito fondiario, con conseguente inapplicabilità della disciplina recata dalla legge n. 108 del 1996.
La società mutuataria proponeva ricorso per Cassazione. La Prima Sezione con ordinanza interlocutoria del 31 gennaio 2017, n. 2484, dopo aver ricondotto nell’alveo della legge n. 108 del 1996 anche i contratti di mutuo fondiario, rimetteva gli atti al Primo Presidente del Supremo Consesso per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa all’incidenza del sistema normativo antiusura rispetto ai contratti stipulati prima …
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