
Usura sopravvenuta: la decisione delle Sezioni Unite
9 Dicembre 2017
Intelligenza Artificiale, nuovi strumenti per la cybersecurity ma attenti al GDPR!
10 Dicembre 2017Danno da perdita di chance: anche al disoccupato spetta il risarcimento
Cassazione Civile, sez. VI, sentenza 14/11/2017 n° 26850
Redatto da Maria Elena Bagnato Fonte: Altalex.com
Non può essere escluso il riconoscimento del danno patrimoniale né quello da perdita di chance solo perché la vittima non svolgeva alcuna attività lavorativa, al momento del sinistro.
E’ quanto statuito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 17 settembre – 14 novembre 2017, n. 26850.
Nella vicenda in oggetto, in seguito ad un incidente stradale, una donna, quale terzo trasportato, aveva convenuto in giudizio il conducente del veicolo e l’assicurazione, ottenendo il riconoscimento di un’invalidità permanente del 25%, ma le era stato negato sia il risarcimento del danno patrimoniale che quello da perdita di chance.
Avverso tale sentenza, aveva proposto ricorso per cassazione, osservando, in particolare, che, riconosciuta in suo favore, la percentuale di invalidità permanente nella predetta misura, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare in via presuntiva, il danno patrimoniale, anche a titolo di chances perdute, atteso che, la circostanza che la ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa al momento del sinistro, non comportava automaticamente l’esclusione di un danno futuro.
La Suprema Corte ha ritenuto detta censura fondata, rilevando che la Corte d’appello aveva escluso la ricorrenza del danno patrimoniale nonché il danno da perdita di chance in virtù della mancata dimostrazione dello svolgimento di un’attività lavorativa della donna, violando i principi di diritto
In effetti, in tema di danno alla persona, l’invalidità del 25 per cento, riconosciuta alla ricorrente, era di una gravità tale da non consentire a quest’ultima la possibilità di svolgere lavori diversi da quello prestato al momento del sinistro, integrando un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, differente ed ulteriore rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica. In particolare, tale danno scaturiva dalla diminuzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spettava al giudice di merito in base a valutazione necessariamente…ù
Per la lettura completa dell’articolo: Altalex.com
inps ricorso agrigento avvocato inps ricorso agrigento avvocato inps ricorso agrigento avvocato inps ricorso agrigento avvocato inps ricorso agrigento avvocato inps ricorso agrigento avvocato