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L’Imu e l’esenzione per le pertinenze
12 Dicembre 2017Medico non punibile per imperizia se ha seguito le linee guida
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 31/10/2017 n° 50078
Redatto da Anna Larussa Fonte: Altalex.com
“L’art. 590-sexies cod. pen., comma 2, articolo introdotto dalla L. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), prevede una causa di non punibilità dell’esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso), nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guide e delle buone pratiche con la condotta imperita nell’applicazione delle stesse”.
E’ quanto affermato dalla Corte di cassazione nella vicenda sottoposta al suo esame che aveva visto condannato per lesioni colpose gravi un medico, ritenuto responsabile di aver cagionato alla vittima una diminuzione della sensibilità della zona interessata da un intervento di lifting del sopracciglio. In particolare la colpa era stata individuata, non nella scelta del tipo di intervento, ma nella imperita esecuzione dello stesso, idonea a provocare la lesione del nervo sopraorbitario.
Nonostante l’intervenuta maturazione della prescrizione successivamente alla sentenza di appello, la Quarta Sezione ha esaminato le censure sollevate dal ricorrente, essendo questi stato condannato al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile con liquidazione di provvisionale pari a 10.000 euro.
La Corte ha preso atto dell’esclusione nei gradi di merito dell’applicazione della legge Balduzzi (secondo cui “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”) essendo stati apprezzati nella vicenda in questione profili di colpa grave; poiché la colpa era stata ravvisata nell’imperizia manifestata durante l’esecuzione dell’intervento, si è posta invece il problema dell’applicazione della nuova disciplina introdotta dalla L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 6 (legge Gelli Bianco), la quale ha, come noto, previsto che ove i fatti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., commessi nell’esercizio della professione sanitaria, siano determinati da imperizia, la punibilità è esclusa quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le…
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