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12 Dicembre 2017L’Imu e l’esenzione per le pertinenze
Redatto da Maurizio Villani e Lucia Morciano Fonte: Altalex.com
L’IMU è stata introdotta nell’ambito della legislazione attuativa del federalismo fiscale dal il D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (artt. 7, 8 e 9), pubblicato sulla G.U. n. 67 del 23 marzo 2011, che ne stabiliva la vigenza dal 2014 per gli immobili diversi dall’abitazione principale (art. 8, comma 2°, D.lgs. n. 23/2011).
Il governo Monti, con decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 251), recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (noto come “manovra Salva Italia”), poi convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011, S.O. n. 276), ha modificato la natura dell’imposta rendendola di fatto un’ICI sulle abitazioni principali e ne ha anticipato l’introduzione, in via sperimentale, al 2012, prevedendone l’applicazione a regime dal 2015, incrementando sensibilmente la base imponibile, mediante specifici moltiplicatori delle rendite catastali.
A causa dei molteplici dubbi emersi in sede applicativa, con la legge n. 44 del 26 aprile 2012 di conversione del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, sono stati approvati degli emendamenti che incidono sulla normativa IMU. In particolare, vi sono novità sulla definizione di abitazione principale, sono previsti nuovi termini di pagamento e la possibilità per i Comuni di equiparare al trattamento fiscale dell’abitazione principale gli immobili di proprietà di determinate categorie di soggetti.
La prassi e la dottrina hanno evidenziato, fin dall’inizio, molteplici profili critici della normativa sul tributo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche per tali motivi, ha diramato la Circolare 3/DF del 18 maggio 2012, con l’intento di chiarire le questioni controverse.
Presupposto impositivo. L’imposta municipale propria (IMU) si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali, e dal locatario in caso di leasing.
L’IMU, a partire dal 2012, ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati, salvo per quanto riguarda il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, i quali, oltre ad essere assoggettati all’IMU, concorrono alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento. La…
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