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La tutela penale delle carte di credito e dei documenti equiparati, nell’incentivare il ricorso a strumenti alternativi al contante e che consentono l’identificazione dell’autore delle transazioni, verrebbe a costituire un importante tassello nel quadro generale delle misure legislative di prevenzione del riciclaggio.
Art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007: Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi
Il recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 nell’ordinamento nazionale ad opera dei decreti legislativi 25 maggio 2017, nn. 90 e 92, ha innovato profondamente il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo internazionale.
Di seguito pubblichiamo integralmente l’estratto.
- Utilizzo indebito delle carte di credito o di pagamento o di un documento equipollente da parte di chi non ne è titolare
La norma del decreto correttivo riproduce pedissequamente quella già contenuta nell’art. 55, comma 9, D.Lgs. n. 231/2007. Pertanto, anche il paradigma punitivo enucleato dal nuovo art. 55, comma 5, si compone di una pluralità di condotte di diversa fisionomia, ciascuna delle quali vale ad integrare una previsione autonoma di reato.
Più nel dettaglio, si tratta dell’indebito utilizzo e della falsificazione, alterazione, possesso, cessione o acquisizione di carte di credito o di pagamento di illecita provenienza. Secondo il filone interpretativo inaugurato dalla giurisprudenza costituzionale la tutela penale delle carte di credito e dei documenti equiparati, nell’incentivare il ricorso a strumenti alternativi al contante e che consentono l’identificazione dell’autore delle transazioni, verrebbe a costituire un importante tassello nel quadro generale delle misure legislative di prevenzione del riciclaggio.
Al pari dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p., anche la figura criminosa in questione avrebbe carattere plurioffensivo, in quanto lederebbe non solo il patrimonio individuale, ma anche interessi afferenti la categoria dell’ordine pubblico o economico. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che “Il delitto di utilizzazione illecita di carte di credito o di altri mezzi di pagamento tutela l’interesse pubblico a che il sistema elettronico di pagamento venga usato in maniera corretta a garanzia della fede pubblica e a prevenzione del riciclaggio”. Esso si presenta come reato comune essendo imputabile a chiunque indebitamente utilizzi carte di credito o altri documenti equipollenti non essendone titolare. Il comportamento penalmente rilevante consiste nell’utilizzare indebitamente, ossia in mancanza di titolarità, carte di credito o di pagamento o altro …
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