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18 Dicembre 2017Per risarcire il danno esistenziale e il danno morale non basta la tabella
Cassazione Civile, Sezione Terza Civile, sentenza 22/09/2015 n° 18611
La Terza Sezione della Cassazione, con sentenza 22 settembre 2015, n. 18611 chiarisce che il danno esistenziale e il danno morale meritano una valutazione autonoma rispetto al danno biologico, e ribadisce l’incongruità di una mera valutazione tabellare ai fini del calcolo delle somme dovute a ristoro del pregiudizio subito dalla vittima. Appesantire soltanto il punto di base indicato nelle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica non permette, infatti, di considerare la perdita delle qualità della vita del soggetto gravemente leso e tutte le componenti psichiche e spirituali del dolore umano.
Il fatto
Un giovane di 33 anni, istruttore di volo libero in procinto di aprire una apposita scuola e l’attività commerciale accessoria, camminava all’interno di un padiglione della fiera campionaria della sua città quando, a causa di una imprudente manovra del conducente di un veicolo industriale ivi presente, veniva da esso travolto e schiacciato dal mezzo, subendo gravissime lesioni personali. Agiva pertanto in giudizio contro la società proprietaria del veicolo e la relativa compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei gravissimi danni subiti nella circostanza. Nei primi due gradi di giudizio, tuttavia, pur essendosi riconosciuta la responsabilità esclusiva del conducente, l’attore si vedeva assegnare a titolo di risarcimento del danno una somma ritenuta del tutto insufficiente ad assicurare un ristoro integrale dell’enorme pregiudizio patito. Ricorreva pertanto in Cassazione, lamentando anzitutto il mancato riconoscimento di una somma di denaro a titolo di danno patrimoniale futuro (determinato dalla perdita totale della capacità produttiva), nonché l’omesso ristoro dei danni esistenziali, morali, estetici e sessuali a lui occorsi.
La decisione
La domanda del ricorrente è stata accolta dalla Suprema Corte; molto interessanti appaiono, in sentenza, le argomentazioni utilizzate dai giudici di legittimità al fine di giustificare l’accoglimento delle istanze del giovane istruttore di volo, soprattutto in tema di danno esistenziale e di danno morale.
Quanto alla prima delle due tipologie di danno non patrimoniale (l’esistenziale, appunto), la vittima dell’infortunio aveva infatti dedotto l’error in iudicando dei giudici di merito, individuato nella parte di motivazione che escludeva la valutazione autonoma del danno esistenziale, essendosi applicate erroneamente, a detta del ricorrente, le puntualizzazioni operate in proposito dalle note Sentenze di San Martino del 2008 delle Sezioni Unite (sentenze nn. 26972-26975/08).
Quanto al danno morale, invece, ne veniva contestata la non corretta liquidazione, sbrigativamente liquidato nella sentenza della Corte di appello come “sofferenza soggettiva da considerare congiuntamente al danno biologico”, e per la quale voce era stato applicato…
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