La class action
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Cassazione Civile, sez. III, sentenza 09/11/2017 n° 26522
Redatto da Maria Elena Bagnato Fonte: Altalex.com
Nel processo d’appello non possono essere prodotte nuove prove, salvo per causa non imputabile alla parte.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con la sentenza n. 26522/17 depositata il 9 novembre.
Nella vicenda in esame, la ricorrente aveva presentato opposizione, innanzi al competente giudice di pace, avverso una cartella di pagamento emessa per la riscossione di entrate di natura non tributaria. Il giudizio, svoltosi in contumacia delle parti convenute, si concludeva con il rigetto dell’opposizione. A tale conclusione giungeva anche il giudice di seconde cure.
Avverso tale sentenza, la ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, censurando che il Tribunale, quale giudice dell’appello, aveva errato nel ritenere ammissibile la produzione documentale depositata dagli opposti, per la prima volta nel processo d’appello, poiché in tal modo, veniva violato il divieto assoluto di nuova produzione documentale in appello.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, deducendo, in particolare, che nella sentenza impugnata, il giudice aveva erroneamente fatto riferimento ad una formulazione dell’art. 345 c.p.c. non più vigente, in quanto superata dalle modifiche apportate dal citato D.L. n. 83 del 2012.
In effetti, nel caso in esame, la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 13 giugno 2013, quindi doveva trovare attuazione l’art. 345 c.p.c., comma 3, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134/2012, in quanto applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi. Atteso che, la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 13 giugno 2013, non è confacente…
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