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26 Dicembre 2017Credito derivante da conto corrente: l’onere probatorio della banca
Tribunale, Taranto, sez. II, sentenza 25/09/2017 n° 2425
Redatto da Tiziana Di Mauro Fonte: Altalex.com
Con la sentenza del 26 settembre 2017, n. 2425 il Tribunale di Taranto affronta il tema dell’onere probatorio cui deve sottostare la banca quando agisca per il pagamento del saldo debitorio di conto corrente bancario.
Il credito per la banca derivante da uno scoperto di conto corrente deve essere provato – ex art. 2697, I co., c.c. nella fase a cognizione piena – con la produzione in giudizio degli estratti conto che attestino la regolarità delle movimentazioni per tutto il corso dell’intero rapporto.
Il rapporto obbligatorio in esame è infatti per sua natura unitario ed anche se sia prevista la capitalizzazione periodica, la verifica della correttezza del saldo ad una certa data non può prescindere dalla conoscenza delle movimentazioni contabili pregresse e quindi dalla verifica della loro correttezza.
Il credito derivante per la banca dal rapporto di conto corrente deve necessariamente risultare dagli estratti conto che coprano l’intero rapporto
Il Tribunale adito afferma, con statuizione di non scarso momento, che il credito per la banca derivante da uno scoperto di conto corrente deve essere provato – ex art. 2697, I co., c.c. nella fase a cognizione piena – con la produzione in giudizio degli estratti conto che attestino la regolarità delle movimentazioni per tutto il corso dell’intero rapporto; e, ciò, soprattutto quando sia contestata la validità della regola negoziale che ha fissato le competenze addebitate sul conto dalla banca nel corso dell’intero rapporto, come avveniva nel caso in esame: interessi dall’oggetto generico e quindi indeterminabile, capitalizzazione trimestrale in dispregio dell’art. 1283 c.c.
La portata della pronuncia
Non può valere a superare siffatta regola probatoria il rilievo che da una certa data in poi la regola negoziale veniva formalizzata secondo le prescrizioni di legge: affidamenti che contemplavano per iscritto e puntualmente il tasso debitorio; la reciprocità per la c
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