Sulla rilevanza usuraria della commissione di massimo scoperto
A ormai più di vent’anni dalla sua entrata in vigore, la L. n. 108/1996 sulla repressione dell’usura continua ad essere oggetto di discussioni non soltanto su profili secondari, ma anche su questioni fondamentali, intorno alle quali ci si sarebbe attesi (visto il tempo trascorso) un consolidamento delle soluzioni interpretative ed applicative, quanto meno a livello giurisprudenziale.
Non è così, e lo dimostra proprio l’argomento sul quale abbiamo deciso di soffermarci in questo Editoriale, prendendo spunto dalla recente rimessione della questione alle Sezioni Unite della Cassazione, a riprova (per l’appunto) dell’esistenza di un contrasto anche a livello di pronunce del Supremo Collegio.
La questione viene altresì considerata, nell’ordinanza di rimessione come una “questione di massima di particolare importanza” (ai sensi dell’art. 374 c.p.c.), ed in effetti essa tocca un tema che costituisce il “fulcro” intorno al quale si sono costruiti i diversi (e, sovente, radicalmente contrapposti) orientamenti – sia dottrinali che giurisprudenziali – emersi nell’arco di vita della L. n. 108/1996, sul punto fondamentale relativo alla individuazione degli elementi da considerare nel calcolo del T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) del singolo rapporto, ai fini della verifica del superamento della “soglia usuraria”.
In particolare, il problema – che condiziona la soluzione della questione – consiste nello stabilire se tali elementi possano/debbano essere (quelli, e) solo quelli, rilevati periodicamente dalla Banca d’Italia e poi utilizzati ai fini della determinazione del T.E.G. “medio” (o T.E.G.M.), costituente la base per il calcolo del “tasso-soglia” usurario; oppure se nel calcolo del T.E.G. (rilevante ai fini del giudizio di usurarietà) possano legittimamente ricomprendersi anche elementi che non sono stati considerati ai fini della individuazione del T.E.G.M. (e, dunque, del “tasso soglia”).
La questione ha riguardato in passato – quanto alle c.d. “operazioni di finanziamento ad utilizzo flessibile” (quali aperture di credito in conto corrente, anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale, factoring) – soprattutto le commissioni bancarie (e – tra esse – in particolare la commissione di massimo scoperto (C.M.S.) – oggi, peraltro, abolita), mentre, con riferimento alle operazioni di “finanziamento…
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