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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06/09/2017 n° 4223
Redatto da Riccardo Bianchini Fonte: Altalex.com
La questione affrontata dal Consiglio di Stato riguarda la delibera del Regolamento Tia 2005, (tariffa di igiene ambientale, istituita in attuazione delle direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE ed entrata in vigore 1° gennaio 2009) che il Comune in questione aveva determinato differenziando l’aliquota della tariffa tra soggetti residenti e non residenti (rileva che tale differenziazione era presente anche nel precedente Regolamento del 2004.)
All’epoca soggetto passivo della tariffa era individuato dalla norma in colui che “occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale”.
Più precisamente era stabilito che i residenti versassero il 33,20% del costo complessivo del servizio d’asporto rifiuti posto a carico delle utenze domestiche ed i non residenti il restante 66,80%.
Prima di giungere all’analisi di tutte le argomentazioni poste a sostegno del gravame contro la pronuncia del TAR che aveva identificato la competenza del giudice ordinario in tale materia, il Consiglio di Stato segue in maniera precisa il percorso normativo e le rationes ad esso sottese che hanno portato alla istituzione di tale tariffa (Tia): partendo dal Il r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale) che prevedeva, per la prima volta, la corresponsione al Comune di un “corrispettivo per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche”, attribuendo natura privatistica e sinallagmatica al rapporto tra utente e servizio comunale; seguito dalla Legge del 20 marzo 1941, n. 366 che attribuiva ai Comuni la facoltà di istituire una «tassa» per la raccolta ed il trasporto delle immondizie e dei rifiuti ordinari, istituendo così la corrispettività tra tassa e servizio. A tale fonte normativa successe il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 che sostituì interamente la Sezione II del capo XVIII del titolo III del primo r.d. n. 1175 del 1931, a cui seguirono alcune modifiche sino ad arrivare, per il caso che ci occupa alle istituzione della TARSU con l’art. 58 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 che imponeva l’istituzione ed attivazione del servizio relativo allo “smaltimento dei rifiuti solidi urbani…
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