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E’ in vigore da oggi la Legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017.
Il provvedimento introduce modifiche di grande rilievo nell’ordinamento penale, sia sul piano del diritto sostanziale sia su quello del diritto processuale; alcune delle novità entrano in vigore fin da subito (il 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, vale a dire dal 3 agosto), altre invece sono oggetto di specifiche deleghe che dovranno essere attuate dal Governo.
Vediamo quali sono le principali novità previste dalla legge:
Diritto penale sostanziale: la riforma introduce una nuova causa estintiva dei reati, modifica il regime della prescrizione dei reati e inasprisce il trattamento sanzionatorio per i reati di furto, rapina e scambio elettorale politico-mafioso:
- Estinzione dei reati a seguito di condotte riparatorie: nei reati perseguibili a querela il giudice può dichiarare l’estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile le conseguenze dannose o pericolose del reato.
- Inasprimento di pene per alcuni reati contro il patrimonio: è previsto l’aumento dei minimi edittali delle pene detentive e un aumento delle pene pecuniarie per i reati di furto in abitazione e scippo (art. 624-bis c.p.), rapina (art. 628), oltre ad una serie di modifiche in tema di circostanze aggravanti; sono aumentate le pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), che sarà punito con la reclusione da 6 a 12 anni.
- Riforma della disciplina della prescrizione: queste alcune delle novità introdotte, che per espressa previsione si applicano solo ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge:
- la decorrenza dei termini di prescrizione per alcuni reati in danno di minori (maltrattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento sessuale, violenza sessuale) scatta al compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l’azione penale non sia stata esercitata in precedenza (nel qual caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato);
- sospensione della prescrizione: è introdotta una nuova ipotesi di sospensione, legata alla sentenza di condanna in primo grado: il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, il termine resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi.
- In caso di assoluzione dell’imputato in secondo grado, ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o di dichiarazione di nullità della decisione, con conseguente restituzione degli atti al giudice ai sensi dell’articolo 604 c.p.p. i periodi di sospensione di un anno e sei mesi (per il giudizio d’appello) e di un anno e sei mesi (per il giudizio di Cassazione) vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione.
- Anche l’interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del P.M. determinerà l’interruzione del corso della prescrizione.
- L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.
- L’interruzione della prescrizione non può comportare l’aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per le principali fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione.
La legge contiene anche la delega al Governo per la modifica del codice penale riguardo ai seguenti istituti:
- regime di procedibilità di alcuni reati: prevista la procedibilità a querela dell’offeso per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, eccetto…
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