
Avvocate in stato interessante: scatta il legittimo impedimento
16 Gennaio 2018
Obbligo di taratura per gli autovelox
18 Gennaio 2018Equo compenso esteso a tutti i professionisti… con numerosi limiti ed incertezze!
Redatto da Laura Biarella Fonte: Altalex.com
La materia dell’equo compenso è stata nuovamente modificata dalla legge di Bilancio 2018, che ha ampliato le tutele per i professionisti: nella primigenia disciplina al fine della determinazione del compenso per la prestazione bisognava “tenere conto” dei parametri ministeriali, mentre a seguito della novella, nelle convenzioni preordinate unilateralmente dai clienti cd. forti (banche, assicurazioni e via dicendo), il compenso deve risultare “conforme” a detti parametri.
La disciplina
La Legge Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – G.U. 29 dicembre 2017, n. 302) ai commi 487 e 488 dell’unico articolo disciplina, modificandolo, l’istituto dell’equo compenso. Nell’esame delle fonti, occorre altresì tenere conto dell’art. 13 bis della legge professionale forense (inserito dall’art. 19 quater decies, del D.L. 16.10.2017, n. 148 e successivamente convertito in L. 04.12.2017, n. 172 ed ulteriormente modificato dall’art. 1, comma 487, L. 27.12.2017, n. 205), nonché del D.L. n. 148/2017 convertito in L. n. 172/2017, dove la disciplina prevista per gli avvocati viene estesa anche alle prestazioni, in quanto compatibili, degli altri professionisti di cui all’art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, comprendendo iscritti agli ordini e collegi.
Le novità di rilievo
La sanzione della nullità colpisce ogni patto che stabilisca un compenso “non equo” per i liberi professionisti, e le stesse norme definiscono “equo” il corrispettivo determinato nelle pattuizioni coi clienti, intendendo per tali le categorie delimitate dalle norme stesse, ed escludendo pertanto ogni rapporto coi clienti – persone fisiche e consumatori, quando risulti proporzionato alla quantità e alla qualità dell’opera svolta, ed al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, nonché conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’art. 13, comma VI, ma limitatamente alla professione forense. La disciplina sull’equo compenso ha subito un’articolata gestazione, dove veniva dapprima proposta limitatamente alla categoria degli avvocati, ed in seguito ampliata alle ulteriori categorie di lavoratori autonomi. Pertanto requisito condizionante l’applicabilità risulta proprio il requisito soggettivo dell’appartenenza del prestatore alla categoria libero professionale. Ulteriore requisito è la sussistenza di una relazione professionale disciplinata da una convenzione predisposta unilateralmente da un cliente (cd. forte), e regolamentante lo svolgimento, compresa la forma associata ovvero societaria, dell’attività professionale in favore del medesimo. I clienti coinvolti nei confini di applicabilità della disciplina in commento vengono individuati nelle banche, assicurazioni, ed imprese comunque non catalogabili quali micro, piccole ovvero medie imprese. Per quanto concerne il cliente pubblico, la norma stessa prevede che la P.A. garantisca il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti a seguito dell’entrata in vigore dell’articolato normativo medesimo. Infine, il comma 4-bis, esclude l’applicazione delle disposizioni …
Per la lettura completa dell’articolo: Altalex.com
Contatta QUI la segreteria per poter fissare il tuo appuntamento in studio, telefonico oppure online con un avvocato o un professionista dello Studio Legale Zambuto di Agrigento.
divorzio avvocato agrigento divorzio avvocato agrigento divorzio avvocato agrigento divorzio avvocato agrigento divorzio avvocato agrigento divorzio avvocato agrigento