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Redatto da Riccardo Borsari Fonte: Ilsole24ore
A meno di un anno dall’entrata in vigore della riforma della responsabilità sanitaria (legge 24/17, la cosiddetta Gelli-Bianco), le Sezioni unite della Cassazione sono state chiamate a risolvere un delicato contrasto giurisprudenziale sorto in seno alla IV Sezione penale circa il perimetro applicativo della nuova disciplina e i correlati profili di diritto intertemporale. La riforma, infatti, ha abrogato la previgente disciplina (legge 189/12 “Balduzzi”) e ha introdotto nel Codice penale l’articolo 590 sexies, sulla cui interpretazione è scaturita una profonda difformità di vedute, specie con riferimento alla punibilità dell’errore del sanitario nel momento esecutivo.
In sintesi, alla stregua di un primo orientamento (sentenza 28187/2017) la disciplina previgente risulta più favorevole, in quanto esclude la rilevanza penale delle condotte caratterizzate da colpa lieve in contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate, mentre quella sopravvenuta ha eliminato la distinzione tra colpa lieve e grave ai fini dell’attribuzione della responsabilità penale, dettando, al contempo, un’articolata disciplina sulle guidelines, parametro di valutazione della colpa per imperizia in tutte le sue manifestazioni. Questa pronuncia, in particolare, nell’ambito di un approccio critico verso la riforma, evidenzia l’impossibilità di fondarsi sull’interpretazione letterale della disposizione, onde evitare gravi pregiudizi al diritto alla salute e seri dubbi di legittimità costituzionale.
Ma la sentenza propone anche una lettura che, muovendo dal dato letterale, non manchi di valorizzare le finalità della legge e riconosca al sanitario la pretesa a vedere il proprio comportamento giudicato alla stregua delle medesime direttive impostegli, non indugiando in automatismi e, per converso, riconoscendo la non rilevanza ai fini della non punibilità delle condotte che non risultino disciplinate in quel contesto regolativo (come, appunto, le ipotesi di errore nell’esecuzione).
L’opposto indirizzo (sentenza 50078/2017), invece, ritiene più favorevole la…
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