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Cassazione Civile, sez. VI-3, ordinanza 25/01/2018 n° 1838
Redatto da Maria Elena Bagnato Fonte: Altalex
La clausola contrattuale con cui le parti concordano un diverso foro di competenza, deve essere espressa e non equivoca, per cui l’indicazione generica “per qualsiasi controversia” non è idonea ad identificare il foro esclusivo di competenza, ed in tal caso, sarà competente il foro territoriale ordinario.
E’ quanto chiarito dalla Sesta Sezione civile della Cassazione, nell’ordinanza 1838/18, pubblicata il 25 gennaio scorso.
Nella vicenda in esame, il Tribunale di primo grado aveva ritenuto inequivoca la manifestazione di volontà negoziale espressa dalle parti nella clausola contrattuale, che statuiva la competenza del Foro di Milano “per ogni controversia”, per cui aveva revocato il decreto ingiuntivo dichiarando la propria incompetenza territoriale.
Avverso tale sentenza, la società creditrice aveva proposto ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 cpc, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, l’art. 29 cpc non conferisce al giudice designato dalle parti la competenza esclusiva, se ciò non viene pattuito espressamente dalle parti nell’accordo, come nel caso de quo.
La Cassazione ha rilevato, che la clausola contrattuale concordata dalla parti all’art. 15 delle Condizioni Generali del contratto, prevedendo che “per ogni controversia sarà competente il Foro di Milano” in realtà non esprime l’esclusività del foro, limitandosi, altresì, ad estenderlo “per ogni controversia”.
Pertanto, condividendo la precedente giurisprudenza di legittimità, per cui la designazione convenzionale di un foro territoriale, non attribuisce a detto foro carattere di esclusività mancando un’esplicita, non equivoca e concorde pattuizione delle parti in tal senso.
Per tali motivi, l’espressione utilizzata nel caso in oggetto, dai contraenti, “per qualsiasi controversia”, non è idonea ad identificare un foro esclusivo, essendo diretta ad individuare soltanto l’ambito oggettivo di applicabilità del foro …
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