RISARCIMENTO DANNI
Lavoratrice molestata: responsabile il datore di lavoro o il dipendente?
Redatto da Maura Corrado Fonte: Diritto e Giustizia
Nel rapporto di impiego contrattualizzato, se un dipendente tiene sul luogo di lavoro una condotta lesiva nei confronti di un altro dipendente, il datore di lavoro – che non provvede, colpevolmente, a rimuovere il fatto lesivo e che, quindi, deve rispondere nei confronti del lavoratore danneggiato – ha diritto a rivalersi a titolo contrattuale nei confronti del dipendente, per la percentuale attribuibile alla responsabilità del medesimo. E ciò in virtù dei degli obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., dei principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. e del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione previsto dall’art. 97 Cost..
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7….
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RISARCIMENTO DANNI Lavoratrice molestata: responsabile il datore di lavoro o il dipendente? Redatto da Maura Corrado Fonte: Diritto e Giustizia Nel rapporto di impiego contrattualizzato, se un dipendente tiene sul luogo di lavoro una condotta lesiva nei confronti di un altro dipendente, il datore di lavoro – che non provvede, colpevolmente, a rimuovere il fatto lesivo e che, quindi, deve rispondere nei confronti del lavoratore danneggiato – ha diritto a rivalersi a titolo contrattuale nei confronti del dipendente, per la percentuale attribuibile alla responsabilità del medesimo. E ciò in virtù dei degli obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., dei principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. e del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione previsto dall’art. 97 Cost.. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7097/18, depositata il 22 marzo. Mobbing e molestie. La Corte d’Appello di Genova condannava il Comune di Carrara al risarcimento dei danni per mobbing subiti da una sua dipendente. Condannava, inoltre, l’autista del sindaco a rifondere al Comune il 60% della somma a causa di una molestia sessuale da lui perpetrata nei confronti della donna. Sia il Comune che l’autista ricorrono in Cassazione. Se il dipendente viene meno agli obblighi previsti dalla legge… Secondo l’uomo, i Giudici di merito avrebbero errato nell’ascrivere a un terzo le conseguenze del comportamento proprio del datore di lavoro. La Suprema Corte ritiene, invece, che la manleva sia stata correttamente riconosciuta, essendo il lavoratore – con la propria condotta (molestia sessuale nei confronti di un’altra dipendente) – venuto meno ai doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro: si fa riferimento agli obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., ai principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. e al principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione previsto dall’art. 97 Cost. Responsabili dipendente e datore di lavoro: quando e perché? In base a queste argomentazione, la Cassazione finisce per affermare che nel rapporto di impiego contrattualizzato, se un dipendente tiene sul luogo di lavoro una condotta lesiva nei confronti di un altro dipendente, il datore di lavoro – che non provvede, colpevolmente, a rimuovere il fatto lesivo e che, quindi, deve rispondere nei confronti del lavoratore danneggiato – ha diritto a rivalersi a titolo contrattuale nei confronti del dipendente, per la percentuale attribuibile alla responsabilità del medesimo. E ciò proprio in virtù dei principi a cui si è fatto riferimento che devono conformare non solo lo svolgimento dell’attività lavorativa ma anche i rapporti tra i dipendenti pubblici sul luogo di lavoro. Alla luce di quanto detto, il ricorso viene respinto.
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