No, il consenso del paziente non può essere espresso oralmente
Redatto da Renato Savoia Fonte: Diritto e Giustizia
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l’acquisizione di un completo ed esauriente consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico.
Così ha deciso la Terza Sezione Civile della Cassazione nella sentenza n…. , depositata il ……
Il fatto. I genitori di un bimbo nato con grave sofferenza fetale e conseguente anossia da parto da cui era conseguita una invalidità pari al …
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No, il consenso del paziente non può essere espresso oralmente – Redatto da Renato Savoia Fonte: Diritto e Giustizia In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l’acquisizione di un completo ed esauriente consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 7248/18; depositata il 23 marzo) Così ha deciso la Terza Sezione Civile della Cassazione nella sentenza n. 7248/18, depositata il 23 marzo 2018. Il fatto. I genitori di un bimbo nato con grave sofferenza fetale e conseguente anossia da parto da cui era conseguita una invalidità pari al 100%, deceduto nelle more del processo, avevano citato in giudizio il ginecologo e la struttura ospedaliera per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, sia in proprio che quali genitori esercenti la potestà genitoriale. In primo grado la domanda era stata parzialmente accolta nei confronti del ginecologo, non nei confronti della casa di cura. Nel successivo giudizio d’appello la domanda di risarcimento veniva invece totalmente respinta. I genitori hanno quindi proposto ricorso per cassazione. Le possibili alternative risarcitorie, in caso di omesso/mancato consenso. La Terza Sezione ha accolto il ricorso, rinviando dunque ad altra sezione della Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito il proprio orientamento secondo cui relativamente la mancata acquisizione di un completo ed esauriente consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce «prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico». Ciò premesso, la Terza Sezione ha passato in rassegna le quattro ipotesi che possono riscontrarsi, in via di astrazione: 1) che vi sia stata omessa/incompleta informazione relativamente ad un intervento, che ha cagionato un danno alla salute causato dalla condotta colposa del medico, a cui però il paziente, laddove fosse stato informato, avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi alle medesime condizioni: in codesto caso il risarcimento ipotizzabile è solo quello del danno alla salute; 2) che l’omessa/incompleta informazione sia stata relativa ad un intervento, che ha cagionato un danno alla salute causato dalla condotta colposa del medico, a cui il paziente, se informato, non si sarebbe sottoposto: in tal caso il risarcimento oltre al danno alla salute dovrà essere esteso al danno da lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente; 3) che ci sia stata omessa/incompleta informazione relativamente ad un intervento, che ha cagionato un danno alla salute causato dalla condotta non colposa del medico, a cui il paziente, laddove fosse stato informato, non si sarebbe sottoposto: in codesto caso il risarcimento andrà liquidato con riferimento alla violazione del diritto all’autodeterminazione mentre la lesione della salute andrà valutata come danno differenziale tra la situazione successiva all’intervento e quella precedente (comunque patologica); 4) che l’omessa/incompleta informazione sia stata relativa ad un intervento, correttamente eseguito, che inoltre non ha cagionato alcun un danno alla salute: in questo caso la lesione del diritto all’autodeterminazione potrà costituire danno risarcibile solo a condizione che il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell’intervento senza aver avuto la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle ed accettarle. L’errore compiuto dalla Corte d’Appello è stato quello di aver da un lato ammesso la sussistenza della violazione relativamente al consenso, ma dall’altro aver respinto le richieste risarcitorie. E’ stato inoltre ribadito come il consenso debba considerarsi invalidamente prestato allorquando venga acquisito con modalità improprie (come, nel caso, in forma orale) oppure per il tramite di moduli del tutto generici. Per quanto concerne la prova del danno da violazione del consenso informato, la stessa può essere offerta anche attraverso presunzioni e massime di comune esperienza.
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