Delitti contro i congiunti: inapplicabile la causa di non punibilità se c’è stata violenza o minaccia
L’esclusione della punibilità per i delitti contro il patrimonio commessi a danno del coniuge legalmente separato, di genitori, figli, fratelli o sorelle conviventi con l’agente, non opera nel caso di rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, oltre ad ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza sulle persone.
Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. …../…., depositata il …. …..
Il fatto. Il Tribunale di Bologna…
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Delitti contro i congiunti: inapplicabile la causa di non punibilità se c’è stata violenza o minaccia – L’esclusione della punibilità per i delitti contro il patrimonio commessi a danno del coniuge legalmente separato, di genitori, figli, fratelli o sorelle conviventi con l’agente, non opera nel caso di rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, oltre ad ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza sulle persone. (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 13853/18; depositata il 23 marzo) Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13853/18, depositata il 23 marzo. Il fatto. Il Tribunale di Bologna aveva applicato all’imputato, al quale veniva contestato il reato di estorsione a danno dei propri familiari, nonché maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti dei medesimi, la misura del divieto di avvicinamento alle parti offese congiuntamente alla misura cautelare del divieto di dimora. Il PM ricorre per la cassazione dell’ordinanza invocando travisamento e falsa applicazione dell’art. 649, comma 3, c.p. (Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti). Punibilità. Effettivamente il giudice di merito ha erroneamente assunto come presupposto della sua decisione il fatto che il delitto si fosse concretizzato in un contesto familiare escludendo il ricorso dell’imputato alla violenza fisica nei confronti della moglie e dei figli, persone offese del reato di minaccia. Si rivela dunque fondato il ricorso del PM che sottolinea come sia la violenza che la minaccia possono costituire elementi della fattispecie del delitto di estorsione con conseguenti riflessi sull’applicabilità dell’art. 649, comma 3, c.p.. La norma esclude infatti la punibilità di chi abbia commesso delitti contro il patrimonio in danno del coniuge legalmente separato, di genitori, figli, fratelli o sorelle con lui conviventi, mentre nel caso di coniuge legalmente separato o congiunti non conviventi è necessaria la querela della persona offesa. Tale causa di non punibilità non trova applicazione per i delitti di rapina (art. 628 c.p.), estorsione (629 c.p.) e sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), oltre ad ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza sulle persone. Si tratta di fattispecie accumunate dall’equiparazione della violenza alla minaccia, quale elemento strutturale, e dunque, come sostenuto dal PM ricorrente, il Tribunale non ha correttamente interpretato la norma in parola nel caso di specie dove veniva in considerazione il reato di estorsione, che può pacificamente essere commesso sia con condotte violente che minacciose. La Corte accoglie dunque il ricorso e annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna per un nuovo esame.
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