Intercettazioni
Intercettazioni di conversazioni tra cliente e commercialista: limiti al divieto di utilizzazione
Le intercettazioni aventi ad oggetto i consigli di illecita “ottimizzazione fiscale” resi dal commercialista al cliente indagato per reati di natura tributaria ben possono essere utilizzate a fini probatori nel procedimento a carico di quest’ultimo.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. …. / … ; depositata il …. …. )
Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14007/18, depositata il 26 marzo.
Il caso. Il Tribunale di Milano respingeva la domanda di riesame formulata da un soggetto indagato per una serie di …
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intercettazioni – Intercettazioni di conversazioni tra cliente e commercialista: limiti al divieto di utilizzazione – Le intercettazioni aventi ad oggetto i consigli di illecita “ottimizzazione fiscale” resi dal commercialista al cliente indagato per reati di natura tributaria ben possono essere utilizzate a fini probatori nel procedimento a carico di quest’ultimo. – (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. …. / … ; depositata il …. …. ) – Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14007/18, depositata il 26 marzo. Il caso. Il Tribunale di Milano respingeva la domanda di riesame formulata da un soggetto indagato per una serie di reati di natura tributaria. Quest’ultimo ricorre per la cassazione del provvedimento dolendosi, per quanto d’interesse, dell’inutilizzabilità ai fini di indagini delle risultanza delle intercettazioni telefoniche ed ambientali operate a carico del commercialista dell’indagato ed aventi ad oggetto conversazioni intercorse tra i due. Utilizzazione delle intercettazioni. La doglianza di rivela infondata. Il Collegio richiama l’art. 271, comma 2, c.p.p. il quale prevede espressamente tre i divieti di utilizzazione di intercettazioni quello relativo alle conversazione o comunicazioni delle persone indicate dall’art. 200, comma 1, c.p.p. (Segreto professionale) quando hanno ad oggetto fatti da loro conosciuti in ragione della loro professione. Secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, la norma citata risponde alla ratio della tutela di soggetti indicati dall’art. 200 nell’esercizio della loro professione, anche se non formalizzato in un mandato fiduciario e sempre che tale attività sia causa della conoscenza del fatto. Il divieto sancito dall’art. 271 non opera dunque nel momento in cui le conversazioni o le comunicazioni intercettate siano estranee all’attività svolta dai professionisti obbligati al segreto e non riguardino dunque fatti appresi in virtù della professione esercitata. Nel caso di specie, le intercettazioni eseguite non riguardavano l’attività professionale del commercialista ma solo la cura degli interessi patrimoniali del suo cliente in relazione, peraltro, ad attività in sé illecita «tale evidentemente da esulare rispetto ai limiti dello svolgimento di un incarico professionale, il quale presuppone, ove non si voglia cadere nell’insanabile contraddizione logica di ritenere tutelato dell’ordinamento lo svolgimento di un’attività criminosa, la piena liceità della condotta tenuta». Risulta infine inconferente il fatto che il commercialista non sia coindagato con il cliente, posto che ai fini del divieto di utilizzazione di cui all’art. 270, comma 1, c.p.p. (Utilizzazione in altri procedimenti) il concetto di “diverso procedimento” per i quali opera il divieto di utilizzazione delle intercettazioni non comprende solo le indagini strettamente connesse da un punto di vista oggettivo e probatorio, dovendo intendersi la diversità del procedimento in senso sostanziale. Nel caso di specie, sottolinea la Corte, emerga una spiccata connessione investigativa tra le condotte contestate al ricorrente e quelle del commercialista, posto che l’attuale procedimento scaturiva proprio dalle indagini sui metodi operativi del commercialista definiti dall’ordinanza impugnata «servizi di c.d. ottimizzazione fiscale». In conclusione, il ricorso viene rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
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