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Cassazione Civile, sez. VI-3, ordinanza 12/02/2018 n° 3296
In base all’art. 1916 c.c., l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
La surrogazione costituisce una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno, che per effetto del fatto illecito la vittima acquista nei confronti del terzo responsabile.
In caso di prestazioni erogate dall’Inail a favore della vittima di un sinistro, come opera la surrogazione dell’Inail nei confronti del responsabile civile?
A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, sez. VI-3, con l’ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3296 che risolve – in termini molto chiari – la questione dei limiti del diritto di surroga azionato dall’INAIL, ai sensi dell’art. 1916 c.c.
La decisione de quo offre lo spunto per una breve riflessione sulle caratteristiche ed i presupposti dell’istituto sottoposto all’attenzione degli ermellini.
In base alla disposizione codicistica, l’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
La norma costituisce notoriamente un’espressione tipica del principio indennitario applicabile, per effetto dell’estensione attuata dall’art. 1916, co. 4 c.c., anche all’assicurazione contro gli infortuni di competenza dell’INAIL e persegue lo scopo di precludere all’assicurato-danneggiato il cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno.
Assolvendo indennizzo e risarcimento ad un’identica funzione, invero, la corresponsione dell’indennizzo al danneggiato-assicurato produce l’effetto di elidere in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante che, pertanto, si estingue non potendo più essere preteso né azionato; e ciò, secondo la giurisprudenza, accade non tanto perché sia da escludere l’applicazione dell’istituto della «compensatio lucri cum damno», bensì in quanto non vi è più danno risarcibile per la parte già indennizzata…
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