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Redatto da Fabrizio Florio Fonte: Altalex
La sezione II del capo III del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (cd. “Legge Fallimentare”) si occupa delle conseguenze della dichiarazione di fallimento e dei risvolti che essa produce sui creditori, richiamando quel principio generale in base al quale dal momento della sentenza dichiarativa di fallimento si crea una sorta di scissione periodale della vita dell’impresa (o dell’imprenditore se trattasi di impresa individuale) sì da avere un periodo “ante fallimento” ed uno “post fallimento”. Tale distinzione è fondamentale data la peculiarità del diritto fallimentare.
Orientando il discorso sui creditori della società o dell’imprenditore dichiarato fallito, va innanzitutto richiamato il concetto di concorsualità: l’art. 52 L.F. (“Concorso dei creditori”), al primo comma, prevede espressamente che “il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito”, con ciò attuando il principio della par condicio creditorum, già previsto dall’art. 2741 del codice civile, in base al quale i creditori cosiddetti concorsuali – che, si ricorda, sono tutti quelli anteriori alla dichiarazione di fallimento – hanno non solo il diritto ma altresì l’onere, qualora volessero tentare di conseguire il soddisfacimento dei loro crediti, di partecipare al concorso secondo le regole del diritto fallimentare, vale a dire tramite il previo accertamento del passivo di cui al capo V della Legge Fallimentare – con il quale il Giudice Delegato della Procedura Fallimentare riconosce, di fatto, la qualifica di creditore, ammettendolo al passivo per un dato importo – e la successiva partecipazione ai riparti eseguiti dal Curatore fallimentare e resi esecutivi al Giudice
Delegato, tenendo conto delle eventuali cause di prelazione esistenti così come previsto dal capo VII e, nello specifico, dall’art. 111 L.F. rubricato “Ordine di distribuzione delle somme”.
Altro effetto di rilievo – non a caso è il primo articolo della sezione de qua – è dato dall’art. 51 L.F. che prevede espressamente l’improcedibilità di qualsiasi azione individuale esecutiva o cautelare e l’inammissibilità di nuove dal giorno della dichiarazione di fallimento, dato il citato obbligo dell’accertamento del passivo. Si pensi all’azione revocatoria ex. art. 2901 c.c. pendente alla data…
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