Le trasfusioni di emoderivati
19 Novembre 2018Legge Gelli: La responsabilità penale del medico
19 Novembre 2018Entro l’11 ottobre 2017 diviene obbligatorio stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dalla professione di avvocato che rispetti le condizioni essenziali e i massimali previsti dal decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 2016.
L’obbligo di stipulazione delle due forme di assicurazione è stato previsto dall’art. 12 L. n. 247/2012 sia per la responsabilità civile che per gli infortuni.
In base al terzo comma dell’art. 12 “degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell’ordine”: ne deriva che l’avvocato dovrà attivarsi per comunicare all’Ordine di appartenenza i dati delle polizze assicurative stipulate in adempimento dell’obbligo di legge.
In caso di mancata stipula di un contratto di assicurazione, il comma 4, prevede che “la mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare”.
Il Ministero della Giustizia ha adottato il 25 febbraio 2016 il decreto n. 47 recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione forense.
In base all’art. 2 comma 2 lett. f) l’accertamento dell’esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente richiede anche che l’avvocato abbia in corso una polizza assicurativa….
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