PENALE e PROCESSO
Sostanze Stupefacenti
Cessione di stupefacenti e circostanze attenuanti: la parola alle Sezioni Unite
Rimessa alle Sezioni Unite la questione di diritto riguardante l’applicabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p. al reato di cessione di sostanze stupefacenti quando l’evento dannoso o pericoloso sia connotato da un ridotto grado di offensività, e se la stessa sia compatibile con la fattispecie autonoma del fatto di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, T.U. sugli stupefacenti.
(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, ordinanza n. 42731/19; depositata il 17 ottobre)
Questo il contenuto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 42731/19, depositata il 17 ottobre. Il caso. La Corte d’Appello di Torino confermava la pronuncia emessa dal Giudice di primo grado, condannando l’imputato…
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(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, ordinanza n. 42731/19; depositata il 17 ottobre) Questo il contenuto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 42731/19, depositata il 17 ottobre. Il caso. La Corte d’Appello di Torino confermava la pronuncia emessa dal Giudice di primo grado, condannando l’imputato per il reato di cessione di sostanze stupefacenti che, nella specie, consistevano in 2,2 grammi di hashish al prezzo di euro 10. Avverso tale decisione, l’imputato propone ricorso per cassazione, dolendosi della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p., che la Corte aveva escluso in quanto aveva già considerato il fatto commesso di lieve entità in base all’art. 73, comma 5, T.U. sugli stupefacenti, ritenendo che dall’applicazione dell’attenuante oggetto di ricorso sarebbe derivata un’indebita duplicazione di benefici sanzionatori. Rimessione del ricorso alle Sezioni Unite. La Corte di Cassazione rileva che sul tema oggetto di ricorso sussiste un conflitto giurisprudenziale (già evidenziato dal ricorrente), ed esamina i due orientamenti contrastanti. In base al primo, la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità si applica al reato commesso dal ricorrente in presenza di un evento dannoso o pericoloso caratterizzato da un ridotto grado di offensività ovvero disvalore sociale, rivelandosi compatibile con l’autonoma fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, T.U. sugli stupefacenti. A tal fine, lo stesso orientamento specifica che l’attenuante in questione richiede rispetto al “fatto lieve” un elemento specializzante, rappresentato dall’avere l’agente conseguito o perseguito un lucro di speciale tenuità, non determinandosi, dunque, alcuna indebita duplicazione di benefici sanzionatori. Il secondo orientamento di legittimità, invece, sostiene che la circostanza attenuante invocata dal ricorrente non si applichi ai reati in materia di stupefacenti, poiché, in relazione al riconoscimento della lieve entità del fatto di cui al comma 5 dell’art. 73, il suo riconoscimento produrrebbe una duplice valutazione dello stesso fatto. Nell’affermare ciò, lo stesso orientamento rileva che ai fini della configurabilità dell’attenuante ex art. 62, n. 4, c.p. nei delitti determinati da motivi di lucro devono concorrere due elementi: l’avere agito al fine di ottenere (o l’avere comunque ottenuto) un lucro di speciale tenuità e l’essere poi l’evento (dannoso o pericoloso) di speciale tenuità. Da ciò consegue che l’attenuante in oggetto può applicarsi solo in relazione ad una situazione di “minima offensività” del fatto nonché del danno che da esso ne deriva, situazione coincidente con i presupposti fattuali vertenti sul riconoscimento della “lieve entità” di cui all’art. 73, comma 5, T.U. citato. Alla luce di tale contrasto giurisprudenziale, la Corte rimette il ricorso alle Sezioni Unite in ordine alla questione di diritto vertente sull’applicabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p. al reato di cessione di stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso caratterizzato da un ridotto grado di offensività, e se sia compatibile con la fattispecie del fatto di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.