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Misure Cautelari
Custodia cautelare: è possibile sostituire la misura per incompatibilità “temporanea”?
Redatto da Annalisa Gasparre – Fonte: Diritto e Giustizia
In tema di misure cautelari, al di fuori dei casi in cui non sia espressamente consentito da singole norme processuali, non è possibile intervenire con prescrizioni aggiuntive né disporre prescrizioni “a tempo” a fronte di situazioni di fatto temporanee, cui segua un ripristino automatico.
(Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 42713/19; depositata il 17 ottobre)
Il caso. Un soggetto sottoposto a custodia cautelare aveva ottenuto dal tribunale, adito quale giudice d’appello cautelare, la sostituzione per due mesi della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari, onde consentire al detenuto…
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Redatto da Annalisa Gasparre – Fonte: Diritto e Giustizia In tema di misure cautelari, al di fuori dei casi in cui non sia espressamente consentito da singole norme processuali, non è possibile intervenire con prescrizioni aggiuntive né disporre prescrizioni “a tempo” a fronte di situazioni di fatto temporanee, cui segua un ripristino automatico. (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 42713/19; depositata il 17 ottobre) Il caso. Un soggetto sottoposto a custodia cautelare aveva ottenuto dal tribunale, adito quale giudice d’appello cautelare, la sostituzione per due mesi della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari, onde consentire al detenuto di effettuare una terapia post chirurgica. Il provvedimento non era stato impugnato e, decorso il termine concesso, la Corte d’assise aveva disposto il ripristino della custodia in carcere. Il detenuto aveva dunque proposto appello cautelare, respinto dal tribunale per la libertà, ritenendo che nell’ipotesi in cui le condizioni di salute del detenuto risultino temporaneamente incompatibili con il regime carcerario sarebbe possibile concedere la misura degli arresti domiciliari “a tempo”. L’incompatibilità temporanea e l’elasticità del regime. Secondo il provvedimento impugnato davanti alla Corte di Cassazione, la temporanea condizione di incompatibilità con il regime carcerario autorizzerebbe la sostituzione della misura con altra meno gravosa e legittimerebbe, dopo tale tempo, il ripristino della misura più grave, una volta venuta meno la condizione di incompatibilità. Ma si tratta di un ragionamento fallace, secondo la difesa e secondo la Corte di Cassazione. Il principio di legalità delle misure cautelari personali. Le misure cautelari personali possono essere applicate esclusivamente nell’ambito di figure tassativamente definite e non è possibile l’applicazione simultanea di due diverse misure tipiche. La Corte ha già affermato che l’applicazione cumulativa di misure cautelari personali può essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge mentre al di fuori dei casi in cui siano espressamente consentite da singole norme processuali, non sono ammissibili né l’imposizione aggiuntiva di ulteriori prescrizioni non previste dalle singole disposizioni regolanti le singole misure, né l’applicazione congiunta di due distinte misure che siano tra loro astrattamente compatibili. In breve, non vi è alcuna disposizione che consenta di sostituire una misura cautelare in ragione della modifica temporanea della condizione di fatto che ha indotto ad assumerla. La tipicità delle misure cautelari. La regola secondo cui le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del codice di rito ribadisce la doppia riserva che trova la sua genesi nella Costituzione e ha la finalità di ridurre ad un “numero chiuso” le misure restrittive della libertà personale. La durata delle misure cautelari è legata al quadro che si delinea dalla valutazione delle esigenze cautelari. Le eventuali esigenze legate ad aspetti accessori, quali ragioni di famiglia o di salute, hanno una diversa valutazione e tutela da parte del legislatore ma non sono rimesse alla forza creatrice del giudice di merito. Diversamente opinando si finirebbe per creare un vulnus e si realizzerebbe una categoria di formazione giurisprudenziale incompatibile con la riserva di legge in materia di limitazioni della libertà personale. La riserva di legge contiene e legittima la riserva di giurisdizione: il che significa che al giudice è riservato il potere di applicare la misura cautelare già prevista dall’ordinamento. La riserva di giurisdizione, però, non legittima l’autorità giudiziaria a creare misure diverse o a imporre prescrizioni o caratteristiche non previste normativamente. Per questi motivi è stato disposto l’annullamento senza rinvio del procedimento impugnato con ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari.