PENALE e PROCESSO
Esecuzione Forzata
All’omessa dichiarazione dei beni pignorabili richiesta dall’ufficiale giudiziario segue una sanzione penale
Con l’intento di fornire all’ufficiale giudiziario gli strumenti necessari a ricostruire il patrimonio del debitore, il legislatore ha previsto che qualora l’esecutato ometta di dichiarare i beni pignorabili, nel termine di 15 giorni dall’invito dell’ufficiale giudiziario, sarà ritenuto responsabile penalmente ex art. 388 c.p..
(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 44895/19; depositata il 5 novembre)
Così la Cassazione con sentenza n. 44895/19 depositata il 5 novembre. Il caso. La Corte d’Appello confermava la decisione del Giudice di merito che, al termine del giudizio abbreviato, dichiarava la penale responsabilità…
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(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 44895/19; depositata il 5 novembre) Così la Cassazione con sentenza n. 44895/19 depositata il 5 novembre. Il caso. La Corte d’Appello confermava la decisione del Giudice di merito che, al termine del giudizio abbreviato, dichiarava la penale responsabilità dell’imputato per non aver risposto all’invito dell’ufficiale giudiziario a presentarsi presso l’UNEP, nel termine di 15 giorni, per indicare gli ulteriori beni pignorabili. L’imputato ricorre per cassazione affermando che, poiché oggetto della dichiarazione erano esclusivamente i beni pignorabili, essendone privo, non era obbligato a farla, in quanto ai fini dell’esecuzione essa non avrebbe avuto alcuna utilità. L’intento del legislatore in tema di riforma delle esecuzioni immobiliari. La Corte di Cassazione, nell’affermare che sul debitore gravava l’obbligo di fornire una risposta, rileva che in base al combinato disposto degli artt. 388, comma 6, c.p., e 492, comma 4, c.p.c., all’omessa dichiarazione del debitore – o amministratore, direttore generale, liquidatore della società debitrice – dei beni ulteriormente pignorabili, nel termine di 15 giorni dall’invito dell’ufficiale giudiziario, segue una sanzione penale. Cosa che non accade nei casi di dichiarazione negativa, dove l’ufficiale giudiziario, su richiesta del creditore procedente, può consentire l’attivazione delle ricerche sulle banche dati di cui all’art. 492, comma 7, c.p.c.. Da tale quadro normativo, afferma la Corte, si evince l’intento del legislatore «di evitare inutili e dannosi ritardi nell’individuazione dei beni assoggettabili alla pretesa del creditore» e «di favorire una concorsualizzazione della procedura di esecuzione forzata nel tentativo di assumere informazioni sulla consistenza del patrimonio del debitore». Inoltre, prosegue il Collegio, la ratio dell’intervento legislativo, effettuato con la riforma delle esecuzioni immobiliari di cui alla l. n. 52/2006, è quella di consentire all’ufficiale giudiziario di ricostruire nel modo più possibile completo il patrimonio del debitore, tutelando l’interesse del creditore all’effettività della procedura esecutiva, imponendo all’esecutato un vero e proprio obbligo di collaborazione. Omessa dichiarazione dei beni pignorabili e sanzione penale. La Suprema Corte conclude affermando che la norma incriminatrice non richiede che il creditore procedente abbia effettivamente subito un danno, ma si limita a predisporre strumenti di preventiva tutela della sua pretesa e che, dunque, il legislatore abbia voluto intendere tale fattispecie come reato di pericolo. Pertanto, «la dichiarazione resa dal debitore, pur non legata a particolari vincoli formali, deve fornire un’adeguata informativa all’ufficiale giudiziario procedente e deve considerarsi omessa non solo quando manchi del tutto allo scadere del termine espressamente stabilito dalla legge, ma anche nell’ipotesi in cui non contenga elementi utili a consentire l’esatta identificazione degli ulteriori beni pignorabili, risultando così inidonea a determinare l’effetto dell’immediata apposizione del vincolo con le forme previste dall’art. 492 c.p.c., ossia quando non vengono indicati con certezza i beni pignorabili, la loro ubicazione, ovvero il terso debitore con modalità idonee a consentire al creditore di procedere ai successivi adempimenti ex art. 543 c.p.c.».