Circolazione stradale
I km/h segnalati dal tachimetro non bastano per ritenere accertato il superamento del limite di velocità
Rimessa in discussione la sanzione decisa nei confronti del privato cittadino. Insufficiente come prova il dato certificato nel verbale redatto dai militari dell’Arma.
Redatto da Attilio Ievolella
Cass. civ., sez. VI – 2, ord., 14 gennaio 2022, n. 1106
I chilometri orari segnalati dal tachimetro della vettura dei Carabinieri all’inseguimento dell’automobilista non bastano per ritenere quest’ultimo colpevole di avere violato il limite di velocità e sanzionale perciò con una multa.
Non contestato l’episodio: all’automobilista viene attribuito il chiaro superamento del limite di velocità operativo sulla strada. E per i giudici di merito non vi sono dubbi neanche sulla colpevolezza del conducente. Ciò perché è «provato», viene chiarito in Tribunale, «il s…
Cass. civ., sez. VI – 2, ord., 14 gennaio 2022, n. 1106
Presidente Orilia – Relatore Varrone
Rilevato che:
1. R.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Venezia di conferma di sentenza del giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa.
2. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’ art. 391-bis c…
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Responsabilità civile circolazione stradale 17/01/2022 I km/h segnalati dal tachimetro non bastano per ritenere accertato il superamento del limite di velocità Ricerca avanzata Rimessa in discussione la sanzione decisa nei confronti del privato cittadino. Insufficiente come prova il dato certificato nel verbale redatto dai militari dell’Arma. Redatto da Attilio Ievolella Cass. civ., sez. VI – 2, ord., 14 gennaio 2022, n. 1106 I chilometri orari segnalati dal tachimetro della vettura dei Carabinieri all’inseguimento dell’automobilista non bastano per ritenere quest’ultimo colpevole di avere violato il limite di velocità e sanzionale perciò con una multa. Non contestato l’episodio: all’automobilista viene attribuito il chiaro superamento del limite di velocità operativo sulla strada. E per i giudici di merito non vi sono dubbi neanche sulla colpevolezza del conducente. Ciò perché è «provato», viene chiarito in Tribunale, «il s… Cass. civ., sez. VI – 2, ord., 14 gennaio 2022, n. 1106 Presidente Orilia – Relatore Varrone Rilevato che: 1. R.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Venezia di conferma di sentenza del giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa. 2. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato. 3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’ art. 391-bis c… Cronaca Due su due: il Tar “boccia” anche la nuova ordinanza di Micciché, adesso si torna in classe Il sindaco di Agrigento aveva disposto una nuova applicazione della Dad in forza di una circolare della Regione, ma il giudice amministrativo ha cassato tutto (foto ARCHIVIO) Due su due. Il Tribunale amministrativo regionale siciliano, accogliendo un nuovo ricorso proposto da alcuni cittadini, ha cassato anche la nuova ordinanza del sindaco di Agrigento Franco Miccichè, stoppando il ricorso alla Dad imposto nei giorni scorsi dopo la proclamazione della “zona arancione”. La precedente ordinanza, quella firmata dal primo cittadino insieme a numerosi altri colleghi della Sicilia in aperto contrasto con le decisioni della Regione e dello Stato era stata già cassata, anche se con motivazioni diverse. Questa volta i giudici amministrativi, infatti, preso atto della dichiarazione di “zona arancione” da parte del presidente Musumeci hanno infatti precisato che “né l’ordinanza del presidente della Regione – il cui articolo 2 sembrerebbe estendere alle zone arancioni la facoltà di cui all’art. 1, co. 4, del D.L. 06/08/2021, n. 111, ma appare non tenere conto della modifica all’originario testo del decreto legge introdotta in sede di conversione, nel senso della limitazione alle sole zone rosse della possibilità di adozione di provvedimenti in deroga alle prescrizioni nazionali – nè la direttiva interassessoriale – per altro probabilmente adottata in attuazione della citata Ordinanza n. 1/2022 – possono attribuire un potere amministrativo escluso dalla normativa nazionale in materia di attività scolastiche in periodo di emergenza sanitaria da Covid19”. Quindi, in sintesi, i sindaci non possono disporre la chiusura delle scuole in “zona arancione”, ma solo in “zona rossa”, nemmeno con parere motivato da parte dell’Azienda sanitaria provinciale come era avvenuto ad Agrigento e non solo. Quindi nel capoluogo si torna in classe già domani, ma la conseguenza a catena su tutti gli altri comuni della provincia che hanno adottato simili provvedimenti non si dovrebbe fare attendere. Si sceglierà la linea della disobbedienza o saranno revocate le ordinanze?