Condominio
Diritti Reali
Ripristino di una striscia di terreno: proprietà o possesso?
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2683/2022, ha rigettato il ricorso inerente il ripristino di una striscia di terreno, coperta da giudicato.
Cass. civ., sez. II, ord., 28 gennaio 2022, n. 2683
La Corte d’Appello catanese confermava la pronuncia del giudice di primo grado, resa nel contraddittorio tra C.M., un Condominio e singoli condomini, inerente il ripristino di una striscia di terreno.
C.M. ricorre in Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt…
Cass. civ., sez. II, ord., 28 gennaio 2022, n. 2683
Presidente Orilia – Relatore Tedesco
Fatti di causa
La Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, resa nel contraddittorio fra C.M. e il Condominio (omissis) e singoli condomini. Il primo giudice ha dichiarato inammissibili le domande del C. , perché coperte da giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania del 1970, confermata in appello con più sentenze, a loro volta confermate in…
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CONDOMINIO DIRITTI REALI 31/01/2022 Ripristino di una striscia di terreno: proprietà o possesso? Cerca RICERCA AVANZATA La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2683/2022, ha rigettato il ricorso inerente il ripristino di una striscia di terreno, coperta da giudicato. La Redazione Cass. civ., sez. II, ord., 28 gennaio 2022, n. 2683 La Corte d’Appello catanese confermava la pronuncia del giudice di primo grado, resa nel contraddittorio tra C.M., un Condominio e singoli condomini, inerente il ripristino di una striscia di terreno. C.M. ricorre in Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 948 e seguenti c.c., sostenendo l’insussistenza della preclusione in quanto la lite del giudizio del 1970, già intervenuto sulla vicenda, riguardava il possesso e non la proprietà. La doglianza è infondata. La suddetta lite, infatti, non avrebbe avuto natura possessoria in quanto il giudizio fu introdotto come denuncia di nuova opera dinanzi al Pretore, secondo le norme procedurali vigenti all’epoca e quindi riassunto di fronte al Tribunale. Nemmeno la S.C. avrebbe affermato quanto sostenuto da C.M., anzi, avrebbe riconosciuto che «l’onere probatorio a carico dell’attore, sia a voler qualificare l’azione proposta come personale, sul modello dell’actio iniuriarum del diritto romano, sia a volerla inquadrare nello schema dell’azione negatoria, non subiva modifiche: nell’uno e nell’altro caso l’attore avrebbe potuto fornire la prova della proprietà con qualunque mezzo ivi compresi gli elementi di carattere presuntivo». Per questi motivi, il Collegio rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cass. civ., sez. II, ord., 28 gennaio 2022, n. 2683 Presidente Orilia – Relatore Tedesco Fatti di causa La Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado, resa nel contraddittorio fra C.M. e il Condominio (omissis) e singoli condomini. Il primo giudice ha dichiarato inammissibili le domande del C. , perché coperte da giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania del 1970, confermata in appello con più sentenze, a loro volta confermate in cassazione con sentenza n. 6412 del 1988. La vertenza riguardava la lite fra i rispettivi danti causa delle parti dell’odierno giudizio, che era stata definita dal Tribunale con l’accoglimento della domanda proposta da R.G. (dante causa dell’attore) nei confronti della Cooperativa Edilizia Società Esercizi Telefonici, alla quale era poi subentrato il Condominio, costituitosi dopo l’assegnazione in proprietà esclusiva delle unità immobiliari comprese nell’edificio. La convenuta era stata condannata a riportare una striscia di terreno, posta fra l’edificio del R. e quello della Cooperativa nello stato quo ante nonché a rimuovere opere poste nel sottosuolo. Era poi avvenuto che, notificato il precetto per l’esecuzione della sentenza, il Tribunale aveva accertato l’illegittimità della preannunciata esecuzione per intervenuta prescrizione del diritto all’esecuzione forzata del titolo. La Corte d’appello, appunto, ha condiviso la valutazione del primo giudice in ordine al fatto che l’azione, successivamente proposta dal C. per il ripristino della medesima striscia di terreno, fosse coperta da giudicato. Per la cassazione della sentenza il C. ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 948 c.c. e segg., e delle norme e principi che regolano il giudicato. Si sostiene che non sussisteva preclusione perché la lite definita con la sentenza del 1970 riguardava il possesso e non la proprietà. Quindi il giudicato non precludeva la successiva iniziativa giudiziaria per la tutela del diritto domenicale. Il ricorrente richiama, a sostegno della tesi, la citata sentenza della Suprema n. 6412 del 1988, dalla quale risultava la natura possessoria e non petitoria dell’azione proposta. Hanno resistito con controricorso il Condominio (omissis) , M.M.G. e L.M. . Gli altri soggetti, destinatari della notificazione del ricorso, sono rimasti intimati. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione Le eccezioni dei contro ricorrenti M.M.G. e Condominio (omissis) , di difetto di legittimazione dell’attuale ricorrente, avendo il medesimo dedotto, già con la iniziale citazione, di avere trasferito l’immobile, sono infondate. La Corte d’appello, infatti, ha statuito positivamente nel merito, con ciò implicitamente riconoscendo la legittimazione del C. La deduzione, pertanto, implicava che fosse stato proposto ricorso incidentale contro la sentenza, magari condizionato (Cass. n. 7381 del 2013). Si osserva ancora in via preliminare che la maggior parte delle notificazioni alle parti, già contumaci nel giudizio d’appello, è stata fatta a mezzo del servizio postale e per alcuni dei notificati manca l’avviso di ricevimento. Si deve ancora aggiungere che nei confronti di D.C.G. il ricorso è stato notificato presso il difensore, nonostante il medesimo, nella intestazione della sentenza impugnata, sia compreso fra gli appellati non costituiti; tuttavia, nel verificare i presupposti della necessità della integrazione del contraddittorio, deve tenersi conto del principio, ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo cui in forza del principio della ragionevole durata del processo, la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., può ritenersi superflua ove il gravame, come nel caso in esame, appaia prima facie infondato, e l’integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento (Cass., S.U., n. 21660/2013). In casi del genere, la concessione del termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr. Cass. n. 11287/2018). Il ricorso è, infatti, manifestamente infondato. Il ricorrente, al fine di suffragare la propria tesi sulla natura possessoria del giudizio definito con la sentenza del Tribunale Civile di Catania n. 2186 del 1970, richiama la sentenza della Suprema Corte, intervenuta sulla vicenda, che avrebbe a suo dire confermato la natura possessoria delle domande a suo tempo proposte. Fatto è che la sentenza della Suprema corte non afferma minimamente ciò che sostiene il ricorrente. Nella pronuncia di legittimità si riconosce, infatti, che l’onere probatorio a carico dell’attore, sia a voler qualificare l’azione proposta come personale, sul modello dell’actio iniuriarum del diritto romano, sia a volerla inquadrare nello schema dell’azione negatoria, non subiva modifiche: nell’uno e nell’altro caso l’attore avrebbe potuto fornire la prova della proprietà “con qualunque mezzo ivi compresi gli elementi di carattere presuntivo”. In questa prospettiva la Suprema corte riconobbe che i riferimenti, contenuti nella sentenza all’epoca impugnata, all’acquisto del diritto per usucapione da parte del R. , non dovessero essere intesi quale statuizione autonoma di “declaratoria di avvenuto acquisto della proprietà per usucapione”, ma che essi si risolvessero “nella espressione del convincimento di sufficienza – quale prova del potere del R. di chiedere la condanna della convenuta alla rimozione dei manufatti, dell’accertamento di una situazione di fatto idonea all’acquisto della proprietà per usucapione. Ed entro tali limiti – ed ai soli fini dell’accertamento della fondatezza dell’azione proposta nel presente giudizio – l’apprezzamento su indicato deve ritenersi giuridicamente esatto”. Ora, tali considerazione non vogliono dire affatto che il R. avesse agito per la tutela del possesso e non della proprietà; con esse la Suprema corte intendeva sottolineare che, in considerazione della natura dell’azione proposta, la prova della proprietà, imposta pur sempre all’attore, poteva esaurirsi nella dimostrazione di una situazione di fatto suscettibile di giustificare l’acquisto del diritto per usucapione, senza che a tal fine occorresse una statuizione autonoma di riconoscimento del diritto. A un attento esame, il fatto che la lite definita nel 1970 non avesse natura possessoria è confermato persino dallo svolgimento del giudizio. Esso, infatti, fu introdotto come denuncia di nuova opera dinanzi al pretore, secondo le norme procedurali vigenti all’epoca e quindi riassunto dinanzi al Tribunale. Se il ricorrente dell’epoca avesse agito a tutela del possesso la causa sarebbe stata trattenuta dal pretore, non rimessa al tribunale. Insomma, la situazione che, all’epoca, aveva costituito oggetto della tutela non era certamente il possesso, venendo quindi a mancare la giustificazione teorica su cui è fondato il ricorso, il quale, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno di essi, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.….