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In tema di aiuti di Stato giudicati lesivi della concorrenza e incompatibili con il mercato comune, l’Agenzia delle entrate ha l’obbligo, ai sensi dell’articolo 1 del Dl 10/2007, di procedere al recupero delle imposte non versate in forza del regime agevolativo, risultando irrilevante la composizione del capitale sociale.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 25899 dello scorso 31 ottobre, rigettando il ricorso di una azienda municipale attiva nella somministrazione di acqua, gas e luce.
I giudizi di merito
L’Agenzia delle entrate procedeva, nei confronti di una società operante nel settore energetico e della sua incorporata, al recupero dell’aiuto di Stato corrispondente alle imposte non versate per via del regime di esenzione fiscale fruito nel triennio 1997-1999.
In particolare, l’Amministrazione provvedeva al recupero delle somme contestate in forza dell’articolo 1 del decreto legge 10/2007, emanato in attuazione della decisione della Commissione europea n. 2003/193/Ce del 5 giugno 2002, che aveva qualificato aiuto di Stato illegittimo, perché lesivo del principio della libera concorrenza del mercato, il regime di esenzione triennale dall’imposta sul reddito fruito dalle società per azioni a capitale pubblico, istituite ai sensi dell’ articolo 22, della legge n. 142/1990, per la gestione di servizi pubblici locali.
La Ctp accoglieva il ricorso presentato dalla società, ritenendo che il capitale interamente pubblico le conferisse il diritto di godere dell’esenzione fiscale contestata. A seguito dell’appello proposto dall’Amministrazione, la Commissione tributaria regionale, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legittime le ingiunzioni di pagamento, escludendo che le circostanze fatte valere dalla società fossero idonee a bocciare l’incompatibilità dell’esenzione triennale con l’illegittimità degli aiuti …
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